Conto Termico 3.0: il Ministero prepara le correzioni. Cosa cambia per imprese ed enti pubblici

Dopo il boom di domande che a marzo ha bloccato il portale, il Ministero dell’Ambiente prepara nuove regole per il Conto Termico 3.0: fondi riservati a imprese e privati, un tetto per i piccoli Comuni e più spazio alle ESCo. Il 22 ottobre il testo ha ottenuto l’intesa della Conferenza Unificata: non è ancora in vigore, ma chi pianifica un intervento ha interesse a conoscerlo adesso.

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Il Conto Termico 3.0, introdotto con il D.M. 7 agosto 2025 e operativo dal 2 febbraio 2026, è l’incentivo in conto capitale gestito dal GSE per gli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il successo è stato immediato: il 3 marzo 2026 il GSE ha sospeso le domande dopo aver ricevuto richieste per circa 1,3 miliardi di euro, a fronte di una dotazione annua di 900 milioni.

Per correggere questo squilibrio, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha predisposto uno schema di decreto correttivo, che circola tra enti e operatori dalla metà di settembre. Il 22 ottobre la Conferenza Unificata ha dato l’intesa. Nel farlo, Regioni e Province autonome hanno avanzato richieste di modifica non vincolanti. Tre compaiono già nel testo con le revisioni pubblicato da QualEnergia e sono riportate più sotto (prenotazioni, pagamento in un’unica soluzione, APE). Altre, come una riserva minima di 400 milioni per categoria invece di 300, il 100% per un intervento all’anno nei piccoli Comuni e l’eliminazione delle aste, in quel testo non compaiono. Il decreto non è ancora in vigore: lo sarà solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e resta da vedere quali richieste il MASE accoglierà nel testo definitivo.

Le principali novità previste

  • Fondi riservati per categoria. La dotazione resta di 900 milioni l’anno, ma pubbliche amministrazioni e soggetti privati avrebbero ciascuno una riserva minima di 300 milioni, anche quando accedono tramite una ESCo.
  • Soglie di allerta. Quando una categoria raggiunge 600 milioni di impegni, o il totale arriva a 900 milioni, per i 60 giorni successivi sarebbero ammesse solo le domande ad accesso diretto. Il GSE ne darebbe notizia con un contatore pubblico.
  • Prenotazioni della PA. Alle prenotazioni delle pubbliche amministrazioni sarebbero riservati 200 milioni l’anno, che diventerebbero la metà delle risorse della categoria se queste superano 400 milioni. Raggiunta la quota, il GSE accetterebbe domande per altri 30 giorni. La prima bozza prevedeva solo un tetto del 50%.
  • Aste. Una parte dei 900 milioni potrebbe essere assegnata con procedure d’asta, con importo e regole da fissare con un decreto del Ministro.
  • Più spazio alle ESCo. Le PA potrebbero avvalersi delle ESCo anche in operazioni di partenariato pubblico-privato; per la prenotazione con contratto di prestazione energetica (EPC) non sarebbe più obbligatorio allegare lo schema tipo del contratto.
  • Piccoli Comuni. Per i Comuni fino a 15.000 abitanti l’incentivo resterebbe al 100% per un unico intervento e scenderebbe all’80% per i successivi, sugli edifici comunali utilizzati dall’ente. Le domande presentate prima dell’entrata in vigore del correttivo conserverebbero il 100%.
  • Documenti e pagamenti. L’obbligo di attestato di prestazione energetica (APE) e di diagnosi si estenderebbe a infissi e schermature solari, anche quando i lavori non cambiano la classe energetica dell’edificio. Il limite di 50.000 euro per il pagamento in un’unica soluzione, presente nella prima bozza, nel testo aggiornato risulta cancellato.
  • Immobili industriali. Gli immobili in categoria catastale D/7, cioè i fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un’attività industriale, non rientrerebbero più tra gli edifici ammessi.
  • Requisiti tecnici. Cambierebbero i requisiti per schermature solari (ammesse solo se installate all’esterno), illuminazione e generatori a biomassa, con un premio più alto per quelli che riducono di più le emissioni di polveri sottili.
  • Responsabilità e controlli. Chi incassa l’incentivo su mandato del beneficiario risponderebbe in solido in caso di recupero delle somme; il GSE potrebbe rigettare o revocare l’incentivo per violazioni rilevanti, o ricalcolarlo per errori di quantificazione.
  • Lavori già avviati. Le imprese con interventi iniziati prima della pubblicazione del D.M. 7 agosto 2025 e non conclusi potrebbero presentare la richiesta preliminare anche dopo l’avvio dei lavori, secondo modalità che fisserà il GSE. Le pubbliche amministrazioni che svolgono attività economica dovrebbero invece rispettare, dopo 45 giorni dall’entrata in vigore, le regole previste per le imprese.

Cosa significa in pratica

Per imprese e privati la riserva di 300 milioni riduce il rischio di vedere le risorse assorbite da altre categorie, come accaduto in primavera; prima di impostare un progetto, però, le imprese fanno bene a verificare la categoria catastale dell’immobile, visto che i D/7 resterebbero esclusi. Per i piccoli Comuni il messaggio è opposto: chi ha interventi pronti ha interesse a presentarli prima che il correttivo entri in vigore. Per tutti, regole più stringenti su documentazione, controlli e responsabilità rendono decisiva la qualità della pratica.

Come ESCo, CogenLab affianca imprese ed enti pubblici in tutte le fasi del Conto Termico: dalla scelta dell’intervento alla pratica GSE, fino alla realizzazione, anche con contratti di prestazione energetica. Seguiremo l’iter del decreto e ne daremo conto non appena il testo sarà definitivo.

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